Cosa cambia con la legge 4/2013

La Legge 14/01/2013 n. 4 è intervenuta a regolamentare le professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Si tratta di attività diverse, che vanno dagli osteopati ai sociologi, dagli operatori shiatsu ai grafologi, dagli amministratori di condominio agli interpreti e traduttori e fra le quali rientrano, pur nella profonda diversità di contenuti, le professioni di conservatore e di restauratore di beni archivistici e librari.

La nuova norma permette la costituzione di libere associazioni tra questi professionisti – che svolgono attività per il cui esercizio non è necessaria l’iscrizione ad albi – delimitandone compiti e funzioni. L’Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche (AICRAB), si inserisce appunto nella prospettiva tracciata dalla legge 4/2013.

Il testo legislativo contiene alcune indicazioni operative di immediata applicazione, soprattutto per quel che riguarda gli adempimenti da porre in essere da parte dei professionisti. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, infatti, chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.

I conservatori ed i restauratori di beni archivistici e librari, che svolgono la loro attività in regime di lavoro autonomo professionale, sono quindi tenuti a citare in ogni documento e rapporto scritto con i propri clienti, gli estremi della disposizione legislativa in una delle  forme che seguono:

  • Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4;

  • Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4;

  • Professione Legge 4/2013.

La mancata indicazione del riferimento normativo, è sanzionato ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, quale pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori.

A tal proposito sarà bene ricordare che una pratica commerciale tra professionisti e consumatori è, ex art. 18 decreto legislativo citato, qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori e che, ai sensi del successivo art. 20, una pratica commerciale e’ scorretta se e’ contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

Le pratiche commerciali scorrette sono vietate e l’inottemperanza determina, tra l’altro, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, a norma dell’art. 27, comma 9. Si comprende, dunque, come il riferimento alla Legge 14.1.2013 n. 4, nelle fatture, nei contratti, nei preventivi e nella corrispondenza con il cliente, debba essere tenuto nella massima considerazione. Una buona soluzione potrebbe essere quella di inserire questa informazione nel timbro, nel logo e nella carta intestata del professionista, ed, in generale, in ogni documento, su qualsiasi supporto, che abbia come destinatari i propri clienti.